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Leo a carnevale

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Il dopo festa

28 dicembre 2013

Friuli Venezia Giulia: legge regionale per il benessere e la tutela degli animali da affezione.

 Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20. (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione). 
Art. 20. Indicazioni per la fase di prima applicazione.
In data 2 novembre 2012 è entrata in vigore la legge regionale in oggetto.
Con la presente si ritiene opportuno dare delle prime indicazioni in merito all’art. 20 in attesa venga approvato il regolamento di cui all’art. 36 della succitata legge.
Si ricorda che l’art. 20 riguarda l’accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali e uffici aperti al pubblico prevede che:


1. I cani, accompagnati dal detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.

2. I detentori che conducono i cani negli esercizi, locali e uffici di cui al comma 1, sono tenuti a usare sia guinzaglio che museruola, qualora prevista dalla normativa statale, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

3. Il regolamento di cui all’articolo 36 definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell’accessibilità.

 4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli  uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all’accesso, previa comunicazione al Sindaco.
Per quanto riguarda il comma 4 dell’art. 20 si precisa che il titolare di un esercizio pubblico e commerciale nel caso intenda limitare l’accesso degli animali nello stesso, potrà comunicare la propria intenzione al Sindaco mediante lettera raccomandata, fax o posta certificata e sarà tenuto ad esporre la suddetta nota all’entrata dell’esercizio in modo bene visibile.
In tal caso si raccomanda di predisporre appositi ed adeguati strumenti di accoglienza (ganci, ciotola d’acqua, ecc), atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei detentori all’interno dell’esercizio stesso.
Si ricorda che, in caso di mancata esposizione della comunicazione da parte del titolare dell’esercizio, non potrà essere contestato l’ingresso agli animali.
Rimane fermo il divieto di accesso degli stessi negli esercizi in cui si producono alimenti (es: laboratori vedi REg. Ce 852/2004), mentre è consentito nelle case di riposo in
caso di ricovero dei detentori.
Si precisa inoltre che i detentori che conducono gli animali negli esercizi, locali e uffici, sono tenuti a usare sia guinzaglio che museruola, qualora prevista dalla normativa
statale, avendo cura che non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno, fatto salvo l’onere di risarcire gli eventuali danni provocati dagli stessi.

Responsabile del procedimento : dott. Manlio Palei
tel 0432/805603

Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Sabrina Loprete
tel. 040/3775554

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